Gemma posteriore. Approv. I.G.F. N.120

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Ho recuperato una gemma da applicare alla bici. Sul parafango posteriore son già presenti i fori che, al tempo, servivano per l'installazione della stessa quindi l'installazione è stata abbastanza immediata.
Guardando un po' da vicino la calotta dietro al vetro, ho notato una strana iscrizione: "Approv. I.G.F N° 120".





Incuriosito dalla cosa mi sono messo a cercare un po' su internet e, neanche a dirlo, le migliori fonti in assoluto sono stati gli amici del forum di Paramanubrio e l'immancabile Wikipedia che mi hanno illuminato!
Nel 1909 (con Regio Decreto 29 luglio 1909, n° 7) viene approvato un primo documento che stabilisce le norme della neonata motorizzazione privata. Con tale decreto, viene istituito l'Ufficio Speciale delle Ferrovie, successivamente rinominato in Ispettorato Generale delle Ferrovie, Tramvie e Automobili (1927-1941). L'antenato, per intenderci, dell'attuale Motorizzazione Civile, che compare ufficialmente e per la prima volta nel maggio del 1941 (decreto 5, n. 370).

L'obbligo del fanale e della gemma posteriore
Da un ritaglio di un listino di accessori per bici dell'epoca (nella foto qui sotto) si fa riferimento alla norma per le segnalazioni visive dei velocipedi fa riferimento all'articolo 1 della legge del 10 febbraio 1939-XVII.
La normativa cita quanto segue:

"Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Decreto, ogni velocipede in circolazione deve essere sempre munito: anteriormente di un fanale a luce gialla; posteriormente di un parafango che in tutta la parte retrostante al sellino, abbia la superficie esterna bianca, e di un dispositivo catarinfrangente rosso collocato in posizione verticale sul parafango a 20 cm. dietro la verticale passante per il perno della ruota. E' consentito l'uso contemporaneo di un fanale posteriore a luce rossa e del dispositivo catarinfrangente. In tale caso il fanalino va collocato in modo da non occultare il dispositivo catarinfrangente.
Nelle ore e nei casi in cui è obbligatoria l'accensione dei fanali, il velocipede deve essere condotto a mano, se il fanale anteriore non è in grado di funzionare. Il contravventore è punito con l'ammenda da L.25 a L.200
N.B. I dispositivi catarinfrangenti devono portare (impressi nella parte posteriore), gli estremi di approvazione del Circolo Ferroviario d'Ispezione."

Ritaglio di listino con le norme
Con lo scoppio della seconda guerra mondiale e l'entrata in vigore della legge marziale il 1° giugno del 1940, si impone l'obbligo di oscuramento totale delle città dopo il tramonto. Diventano quindi obbligatori i fanali oscurati e le principali fabbriche iniziano a produrre bici con il parafango bianco di serie.
Ma per questo approfondimento vi rimando al post sul blog di Paolo.

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